Condizioni generali
1. Oggetto e ambito di applicazione
I presenti Termini e Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC”) di ecomunicare.ch Sagl (di seguito “ecomunicare”) disciplinano tutti gli accordi tra ecomunicare, in qualità di fornitore di servizi, e i clienti, relativi alla fornitura dei servizi offerti, nei casi in cui tali CGC siano esplicitamente integrati nell’accordo (di seguito “Conferma d’ordine” o “Pacchetto di ore ‘Al tuo fianco’”). In caso di conflitto tra le disposizioni dei CGC e quelle specificate nella Conferma d’ordine, prevalgono queste ultime. Eventuali condizioni generali o particolari del cliente, che differiscano, contrastino o integrino i presenti CGC, saranno considerate parte integrante della Conferma d’ordine solo se espressamente accettate per iscritto da ecomunicare.
1.1 Offerta di servizi di ecomunicare
L'offerta di ecomunicare comprende i seguenti gruppi di servizi:
Prodotti:
- Strategia e consulenza (concetti, strategia e consulenza)
- Sistemi digitali (siti web, negozi online, app, ecc.)
- Soluzioni IT (gestione infrastrutture tecnologiche e sistemi aziendali)
- Branding (posizionamento, branding, gestione del marchio)
- Graphic & UX Design (sviluppo di loghi e design creativo)
- Digital Marketing (strategie digitali, campagne sui social media, SEA, ecc.)
- Content (redazione e traduzione testi, materiale stampato, foto e video, storytelling e SEO)
Abbonamenti:
- SLA (Service Level Agreement)
- Pacchetti orari
- Servizi continuativi
I prodotti sono caratterizzati da un periodo di tempo definito, necessario per la creazione, lo sviluppo e/o la configurazione, il quale è contraddistinto da un inizio e una fine del progetto e dei relativi lavori, a seguito dell’approvazione del cliente.
Gli abbonamenti sono caratterizzati da un rapporto di collaborazione costante, illimitato nel tempo, tra il fornitore dei servizi e il cliente.
I dettagli dell'offerta di servizi di ecomunicare sono descritti sul sito www.ecomunicare.ch.
2. Diritti e obblighi delle parti
2.1 ecomunicare
2.1.1 Obbligo di prestazione
Un obbligo di prestazione da parte di ecomunicare sorge solo al momento della conferma d'ordine. ecomunicare fornisce i servizi secondo le condizioni e le specifiche concordate nella conferma d'ordine (di seguito "servizi concordati"). Se nella conferma d'ordine non sono previsti espressamente servizi contrattuali d'opera, ecomunicare fornisce i servizi concordati nell'ambito di un mandato ai sensi dell'articolo 394 e seguenti del codice delle obbligazioni (CO).
2.1.2 Obblighi di diligenza e informazione
In qualità di incaricato del cliente, ecomunicare si impegna ad eseguire i servizi concordati in modo fedele e diligente. Se durante l'esecuzione dei servizi concordati ecomunicare riconosce circostanze che rendono impossibile o difficile l'esecuzione dei servizi concordati, ecomunicare informerà immediatamente il cliente.
2.1.3 Ricorso a terzi
ecomunicare ha il diritto di coinvolgere terzi nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle conferme d'ordine, purché ciò non pregiudichi la diligenza e la garanzia legale dovute da ecomunicare. ecomunicare è responsabile dei servizi o dei servizi parziali forniti da terzi come dei propri servizi concordati. Se il cliente ha richiesto l'intervento di terzi, ecomunicare è responsabile solo dell'attenta istruzione e supervisione di questi ultimi.
2.1.4 Attività di marketing
ecomunicare è autorizzata a utilizzare il nome e il marchio del cliente nell'ambito delle consuete attività di marketing, in particolare per scopi di riferimento e per storie di successo sul sito web www.ecomunicare.ch e sui social media. Ulteriori attività di marketing e altre attività pubblicitarie da parte di ecomunicare richiedono il consenso del cliente.
2.2 Cliente
2.2.1 Obblighi di cooperazione e informazione
Il cliente supporta ecomunicare nell'esecuzione dei servizi concordati fornendo istruzioni tempestive, appropriate e chiare e designa una o più persone autorizzate a fornire tali istruzioni a ecomunicare in modo tempestivo e in qualsiasi momento. Inoltre, il cliente dovrà fornire a ecomunicare, in tempo utile e gratuitamente, tutti i documenti, i file di immagine, di testo e audio, i font e le informazioni necessarie per l'esecuzione dei servizi concordati. ecomunicare non si assume alcuna responsabilità per la completezza e l'accuratezza di tali documenti, file e informazioni, a meno che la verifica dei dati e dei valori in essi contenuti non faccia espressamente parte dei servizi concordati. Le parti concordano ulteriori obblighi speciali di cooperazione e di informazione nelle conferme d'ordine. Se il cliente riconosce circostanze nella sua area di responsabilità che rendono impossibile o difficile l'esecuzione dei servizi concordati, il cliente dovrà informare immediatamente ecomunicare. Se ecomunicare sostiene spese aggiuntive perché il cliente non adempie ai suoi obblighi di cooperazione e di informazione, o lo fa in ritardo o in modo incompleto, ecomunicare ha il diritto di addebitare al cliente tali spese come servizi aggiuntivi.
2.2.2 Obblighi di pagamento, condizioni di pagamento e mora
Le parti dovranno specificare nella conferma d'ordine in che misura i servizi contrattuali devono essere forniti e a quale prezzo. A seconda dell'entità e della durata delle prestazioni, le parti possono concordare nella conferma d'ordine un quadro dei costi indicativo o vincolante e/o pagamenti rateali e/o anticipati. Dopo un sollecito infruttuoso del cliente e la fissazione di un periodo di tolleranza di almeno 7 giorni, anch'esso scaduto (protrarsi del ritardo nel pagamento), ecomunicare ha il diritto di esigere il pagamento immediato di tutte le prestazioni contrattuali e delle prestazioni parziali già fornite e di sospendere l'esecuzione delle prestazioni non ancora pagate fino al completo pagamento di tutti i corrispettivi arretrati. Il cliente accetta esplicitamente che ecomunicare ha anche il diritto di sospendere temporaneamente i servizi contrattuali (ad esempio, i servizi informatici, bloccare l'accesso remoto) in caso di continuo ritardo nel pagamento da parte del cliente, anche se tale sospensione riguarda altri servizi contrattuali che sono già stati pagati. Le parti concordano che la sospensione dei servizi contrattuali da parte di ecomunicare è volontaria, qualsiasi responsabilità da parte di ecomunicare per le richieste di risarcimento danni da parte del cliente in questo contesto sono completamente escluse.
3. Garanzia legale
3.1 ecomunicare
Nell'ambito del proprio dovere di diligenza, ecomunicare garantisce che i servizi concordati da essa forniti non violano alcun diritto di terzi e non impediscono o limitano il trasferimento dei diritti d'autore e dei diritti di utilizzo ai sensi del paragrafo 4. Nel caso in cui un terzo faccia valere nei confronti del cliente pretese in conflitto con l'esercizio dei diritti d'autore e dei diritti di utilizzo, il cliente dovrà informare immediatamente e in modo esaustivo ecomunicare. A condizione che l'obbligo di informazione sia soddisfatto, ecomunicare solleva il cliente da tutte le rivendicazioni legali di terzi per i servizi resi, comprese le spese e i costi associati alla rivendicazione e alla difesa da tali rivendicazioni. ecomunicare non si assume alcuna responsabilità per i servizi forniti da terzi per i quali ha semplicemente agito come intermediario in conformità alla conferma d'ordine.
3.2 Cliente
Il cliente garantisce che i materiali da lui forniti in adempimento dei suoi obblighi di collaborazione, in particolare i file di immagini, testo e audio, nonché i font, non violano alcun diritto di terzi e non impediscono o limitano la cessione dei diritti d'autore e dei diritti d'uso ai sensi del paragrafo 4. Se un terzo rivendica una violazione dei propri diritti nei confronti di ecomunicare, ecomunicare informerà il cliente immediatamente e in modo esaustivo. ecomunicare ha quindi il diritto di sospendere l'esecuzione o la fornitura dei servizi concordati al fine di ridurre al minimo i danni o per altre importanti ragioni. ecomunicare ha inoltre il diritto di interrompere immediatamente i servizi concordati in questione qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che i materiali forniti contengano contenuti illegali o immorali e/o violino i diritti di terzi. Un ragionevole sospetto di illegalità o immoralità e/o di violazione dei diritti sussiste in particolare se un tribunale o un'autorità e/o altri terzi dimostrano tale sospetto o lo rendono plausibilmente credibile.
4. Copyright e diritti d'uso
4.1 Principio
Il trasferimento dei diritti d'uso o d'autore da parte di ecomunicare è concordato nella conferma d'ordine in termini di oggetto, tempo e territorio.
4.2 Opere con finalità di utilizzo a breve o medio termine
Se la conferma d'ordine non contiene alcuna disposizione sul trasferimento dei diritti d'uso o d'autore, ecomunicare trasferisce al cliente, per tutta la durata della conferma d'ordine, i diritti d'uso legati allo scopo delle opere protette da diritto d'autore create appositamente per il cliente nel corso dell'esecuzione dei servizi concordati con uno scopo d'uso a breve o medio termine (teoria del trasferimento dello scopo). Qualsiasi ulteriore trasferimento dei diritti d'uso, in particolare l'uso successivo al di là dello scopo contrattuale, nonché l'uso dopo la cessazione della conferma d'ordine, richiede una modifica o un accordo aggiuntivo nella forma in cui viene regolato il compenso per l'estensione del diritto d'uso. ecomunicare si riserva espressamente il diritto di essere nominata.
4.3 Opere con finalità di utilizzo a lungo termine
Se la conferma d'ordine non contiene disposizioni sul trasferimento dei diritti d'uso o d'autore, ecomunicare trasferisce al cliente i diritti d'autore, illimitati nel tempo, nel territorio e nell'oggetto, delle opere tutelabili dal diritto d'autore con finalità di utilizzo a lungo termine (marchi denominativi, figurativi, loghi, logotipi, imballaggi ed etichette) create appositamente per il cliente nell'ambito dell'esecuzione dei servizi concordati. Questo trasferimento include anche il diritto di modifica.
5. Riservatezza
5.1 Informazioni riservate
Ciascuna parte è tenuta a trattare come riservate tutte le informazioni non pubbliche che essa, i suoi dipendenti, altre persone ausiliarie e terzi incaricati ricevono dall'altra parte o sui suoi clienti e rapporti commerciali in relazione all'esecuzione delle conferme d'ordine (di seguito “informazioni riservate”) e a non renderle accessibili a terzi non autorizzati o a pubblicarle, in tutto o in parte.
5.2 Eccezioni
I documenti, le informazioni e i dati sono esenti da questi obblighi se:
- sono accessibili al pubblico e/o erano già noti alla parte ricevente prima dell'entrata in vigore del presente contratto o sono stati pubblicati successivamente dalla parte divulgatrice o
- sono stati sviluppati in modo indipendente e autonomo da una parte senza aver conosciuto o utilizzato informazioni simili da un'altra parte o
- sono stati divulgati da una terza parte che è la parte autorizzata e non è soggetta a un obbligo di riservatezza o
- devono essere divulgati a causa di disposizioni di legge o di ordini di organi statali o
- sono divulgati a persone professionalmente obbligate a mantenere la riservatezza sui rispettivi documenti, informazioni e dati
6. Protezione dati
6.1 Principio
Nel trattamento dei dati personali (di seguito “dati personali”) in relazione alla stipula e all'esecuzione delle conferme d'ordine, ecomunicare e il cliente si attengono alle disposizioni e ai requisiti della legge applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati (LDP) e - ove applicabile - del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR).
6.2 Trattamento dei dati contrattuali
Se ecomunicare elabora i dati personali del cliente per l'adempimento di una conferma d'ordine da parte del cliente, e se in tal modo sono soddisfatti i requisiti del trattamento dei dati su commissione ai sensi della legge sulla protezione dei dati applicabile, il cliente (in qualità di “responsabile del trattamento” ai sensi della legge sulla protezione dei dati) ed ecomunicare (in qualità di “incaricato del trattamento” ai sensi della legge sulla protezione dei dati) specificheranno l'oggetto, la durata, il tipo e lo scopo del trattamento dei dati su commissione, il tipo di dati personali e le categorie di interessati nella conferma d'ordine e/o in un contratto separato sul trattamento dei dati su commissione (DPA).
7. Responsabilità
Ciascuna parte sarà responsabile senza limitazioni per qualsiasi danno causato all'altra parte per dolo o grave negligenza. La responsabilità per ulteriori o altri danni è esclusa nella misura consentita dalla legge.
7.1 Durata del contratto e risoluzione delle conferme d'ordine
7.1.1 Durata e risoluzione ordinaria
Se nella conferma d'ordine non è stata concordata una durata contrattuale fissa o una durata minima, la conferma d'ordine può essere disdetta per iscritto da entrambe le parti alla fine di un anno solare con un termine di preavviso di 6 mesi.
7.1.2 Risoluzione straordinaria
Per giusta causa, ciascuna parte ha il diritto di recedere straordinariamente da una conferma d'ordine per iscritto, ossia senza rispettare i termini di preavviso ordinari concordati. Per giusta causa si intende la violazione colposa, grave e/o ripetuta degli obblighi materiali derivanti dalla conferma d'ordine, a condizione che la parte inadempiente non adempia debitamente ai propri obblighi contrattuali entro un periodo di tempo ragionevole fissato con un avviso scritto di risoluzione straordinaria o se non è possibile rimediare alla violazione e la continuazione della conferma d'ordine è soggettivamente e oggettivamente irragionevole per la parte risolvente.
8. Disposizioni finali
8.1 Modifica delle CGC
ecomunicare si riserva il diritto di modificare le presenti CGC in qualsiasi momento per ragioni oggettive. ecomunicare informerà preventivamente e in modo appropriato il cliente di eventuali modifiche alle CGC. Se il cliente non si oppone per iscritto o in altra forma verificabile entro 30 giorni dalla notifica, le modifiche si considerano approvate. In caso di obiezione, il cliente può interrompere con effetto immediato il rapporto contrattuale relativo ai servizi concordati in base alla validità delle CGC modificate. ecomunicare informerà il cliente del diritto di recesso e dell'effetto dell'approvazione nella notifica della modifica delle CGC.
8.2 Requisiti di forma e validità
La stipula, la modifica e l'integrazione delle conferme d'ordine sono valide solo se effettuate per iscritto ai sensi dell'art. 14 del codice delle obbligazioni svizzero o in qualsiasi altra forma che consenta la prova per iscritto. La modifica o l'annullamento del requisito di forma e validità ai sensi del paragrafo 8.1 della presente clausola 8.2 deve essere effettuata per iscritto ai sensi dell'articolo 14 CO.
8.3 Invalidità parziale
Qualora singole disposizioni delle presenti CGC o di una conferma d'ordine risultino invalide o inapplicabili, la parte restante delle presenti CGC o della conferma d'ordine non ne risentirà e rimarrà valida e applicabile nella misura consentita dalla legge. In tal caso, le parti sostituiranno la disposizione non valida o inapplicabile con una disposizione che si avvicina maggiormente all'intenzione delle parti al momento in cui la rispettiva disposizione è stata concordata. La presente disposizione si applica di conseguenza nel caso in cui una conferma d'ordine contenga delle lacune.
8.4 Legge applicabile
Le presenti condizioni generali di contratto e tutti i contratti di servizio sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero. Sono escluse le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle vendite (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, conclusa a Vienna l'11 aprile 1980).
8.5 Foro competente
Tutte le controversie, le divergenze di opinione o i reclami derivanti da o in relazione alle presenti CGC e/o alle conferme d'ordine, compresa la loro validità, invalidità, violazione o annullamento, che il cliente ed ecomunicare non siano in grado di risolvere di comune accordo, saranno risolte dai tribunali ordinari. Il foro competente esclusivo per ogni tipo di procedimento è Poschiavo (Svizzera) o il domicilio/sede legale del convenuto.
Li Curt, 1° gennaio 2025